Per le patenti in corso di validità rilasciate dagli Stati membri dell’Unione Europea, non è più richiesta la conversione della patente posseduta. Il rinnovo di tale documento dovrà essere però effettuato presso lo Stato di appartenenza, a meno che non venga convertita in patente italiana. Per le patenti in corso di validità rilasciate dagli Stati non appartenenti all′Unione Europea, è necessario richiedere la conversione entro quattro anni dall′ottenimento della residenza.
É importante sapere che
le patenti di qualsiasi stato, convertibili o non convertibili, consentono al possessore di circolare in Italia per un anno da quando ha ottenuto la residenza.
Documentazione necessaria:
- 3 foto recenti formato tessera
- patente di guida estera (conseguita precedentemente alla residenza italiana)
- carta d’identità in corso di validità
- codice fiscale
- permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini extracomunitari)
- traduzione in bollo della tua patente eseguita al consolato o all′ambasciata di appartenenza (per i cittadini extracomunitari) convalidata dalla Prefettura
La traduzione non è richiesta per le patenti ecuadoriane (in base alla circolare prot.8262 del 23/03/2012). Per TURCHIA e MOLDAVIA non è dovuto il visto della Prefettura. Per ALBANIA, BRASILE, SRI LANKA e UCRAINA l′attestato di autenticità non è dovuto in quanto sarà richiesto d′ufficio alle Autorità competenti.
CONVERSIONE PATENTI MILITARI
Presso la nostra autoscuola è possibile richiedere la conversione della tua patente militare o ministeriale in patente civile, presentando la seguente documentazione:
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- Militari in servizio: 3 foto recenti formato tessera (di cui 1 autenticata dal Comune di residenza), carta d’identità, codice fiscale, patente militare, autocertificazione relativa allo stato di servizio, eventuale patente civile posseduta dal richiedente